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Informativa

Avvisi

  • ANNULLAMENTO APE: Un APE trasmesso e non ancora inviato e presente in quelli IN LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici.

    Un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI dal certificatore, potrà essere SOSTITUITO. Risulteranno quindi nel sistema sia l'APE sostituito che l'APE successivamente inviato.

    Un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO' ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è necessario richiedere l'annullamento alla Regione Marche attraverso il seguente link di Procedimarche:

    ANNULLAMENTO APE DATI CATASTALI ERRATI

    e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.

  • Attenzione: dal 14 dicembre 2021, in seguito al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna come previsto dalla Legge 28 maggio 2021, n. 84, non sarà più possibile inserire gli APE di immobili relativi a tali comuni. Sarà comunque sempre possibile consultare gli APE depositati sul catasto prima di tale data.
  • In data 22 luglio 2021 sarà possibile trasmettere un APE esclusivamente in forma digitale xml versione 12 attraverso il portale APE-Marche.
  • Dal giorno 8 luglio 2021 il Sistema Informativo sarà attivo solo per la registrazione dei certificatori e dal 22 luglio 2021 sarà possibile anche il caricamento e la trasmissione degli APE previo avviso che sarà pubblicato nella presente pagina web.
  • Per le modalità di registrazione consultare la Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Marche per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE MARCHE".
  • Si raccomanda di fare riferimento:
    • al DPR 16 aprile 2013, n. 75 e ss.mm.ii. pubblicato sulla GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013 – “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
    • alla Delibera di Giunta Regionale n. 382 del 19 marzo 2013. “D.Lgs. n. 192/05 e DM 26/06/2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”: disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli attestati di Prestazione Energetica”;
    • alla Delibera di Giunta Regionale n. 870 del 21 luglio 2014. “D.P.R. 16/04/2013 n.75 – Criteri e procedure per la formazione dei tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici a livello regionale”.