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Informativa

Risposte alle domande più frequenti

(per una consultazione completa delle caratteristiche del sistema consulta la guida)

Per opportuna informazione si riporta il link della pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico dove sono riportate le risposte alle domande frequenti (FAQ) in merito agli APE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/ape-attestato-di-prestazione-energetica-nuova-serie-di-faq.

  • Chi può redigere l’A.P.E. senza essere in possesso dell’attestato di formazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici?

    In riferimento alla D.G.R. 870/2014 e al D.P.R. n.75/2013, possono redigere l’A.P.E. senza dover frequentare uno specifico corso di formazione (80 ore), tutti i tecnici professionisti - quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8), Tecnici superiori dell’Area n. 1 (decreto ministro dell’istruzione, università e ricerca 7 settembre 2011), gli iscritti all’elenco dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale ai sensi della DGR 1689/2011 - iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, quindi, in possesso di abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ad eccezione di:

    • architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;
    • ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.

  • Chi deve frequentare il corso di formazione abilitante ai fini della certificazione energetica degli edifici?

    Dovranno frequentare il corso di formazione abilitante (80 ore) e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici:

    • o i tecnici professionisti, quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8), Tecnici superiori dell’Area n. 1 (decreto ministro dell’istruzione, università e ricerca 7 settembre 2011) non in possesso di abilitazione professionale;
    • i tecnici in possesso di diploma di istruzione tecnica con indirizzi diversi da quelli sopraindicati;
    • i tecnici professionisti in possesso delle lauree magistrali ovvero specialistiche quali ad esempio fisica, matematica, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze geofisiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie chimiche, scienze matematiche.
    Per un maggior dettaglio dei diplomi e delle classi relative alle lauree magistrali e specialistiche, si rimanda all’Allegato A) della DGR n.398/2017.
    Dovranno, altresì, frequentare il corso abilitante:
    • gli architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;
    • gli ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.


  • APE.1 - Errore nel caricamento del file XML dell’attestato: il sistema controlla la struttura del file (XSD) e in caso di errori il certificatore deve controllare la correttezza e la completezza il file trasmesso.
    In particolare controllare:
    - la versione corretta del file (Vers.12 , per XML base, Vers. 5 per XML esteso);
    - i dati anagrafici del certificatore;
    - che sia vuoto il campo codice identificativo;
    - che siano corretti i dati dei codici inerenti alla regione Marche e la comune di riferimento (codice regione, CAP, codice catastale del comune, ecc.);
    - L’APE trasmesso deve rispettare lo standard per cui non deve contenere pagine inziali e/o finali identificative del certificatore;
    - I dati anagrafici del certificatore nel file XML devono corrispondere con quelli inseriti nella fase di registrazione;
    - Il numero di caratteri del campo “Informazioni e Miglioramenti” del file XML non deve superare i 255 caratteri inclusi gli spazi.

  • APE.2 - Firma digitale:
    si precisa che il sistema accetta solo gli APE firmati digitalmente. Le procedure sono equivalenti e dipendono solo dal tipo di firma digitale utilizzata dal certificatore e non da questioni tecniche afferenti all’elaborazione dell’APE. Il sistema non accetta documenti firmati a mano e timbrati.

  • APE.3 - Entro quanto tempo viene processato e risolto il ticket?:
    Il tempo minimo di risposta al quesito posto è di 3 giorni lavorativi, e in caso di problematiche complesse l’utente sarà comunque contattato nei tempi indicati.

  • APE.4 - Modalità di compilazione dell’APE:
    Il servizio di assistenza del sistema APE Marche non fornisce ai certificatori informazioni circa le modalità di compilazione dell’APE.

  • APE.5 - Servizio di assistenza:
    Il servizio di assistenza tecnica del sistema APE Marche recepisce SOLO email inviate agli indirizzi indicati nella pagina contatti del sito. Tutte le PEC o email inviate ad altri indirizzi della Regione o dell’ENEA, non saranno evase.
    WARNING: In ogni caso verranno respinte le PEC con allegati i documenti riguardanti l’APE, il libretto di impianto e l’eventuale dichiarazione, poiché l’UNICA procedura di invio APE prevista è quella del sistema APE Marche che fornisce all’APE trasmesso, in modo esclusivo, un numero identificativo e una data di scadenza.

  • APE.6 - Non riesco a caricare i miei documenti: l'upload lento oppure si interrompe improvvisamente.
    Disattivare il firewall di Windows ed eventuali antivirus in uso nel PC: verificare che la dimensione dei file da caricare sia minore di 2MB, utilizzare il browser Google Chrome per l'upload, provare ad effettuare il caricamento durante le ore serali o nelle prime ore del mattino. Tenere conto che la velocita' di upload di una normale ADSL è molto minore di quella di download. Eventualmente richiedere assistenza. Vai alla pagina contatti.

  • APE.7 - Impossibile trasmettere l'attestato: si è verificato un errore di sistema.
    Verificare che il comune catastale ed il comune di ubicazione dell'edificio siano congruenti: Eventualmente correggere i dati e ripetere la trasmissione. In caso di insuccesso richiedere assistenza

  • APE.8 - Posso annullare un APE già trasmesso? No, un APE trasmesso non può essere annullato.
    Un APE trasmesso e non ancora inviato e presente in quelli IN LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici.
    Un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI dal certificatore, potrà essere SOSTITUITO con una procedura dedicata. Risulteranno quindi nel sistema sia l’APE sostituito che l’APE successivamente inviato.
    Un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO’ ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è OBBLIGATORIO richiedere alla Regione Marche attraverso gli indirizzi riportati alla sezione Contatti del sito di eliminare dal sistema l’APE in oggetto e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.
    WARNING: per ovviare a questo inconveniente è bene accertarsi che l’APE sia corretto prima di inviarlo quando è ancora in fase di lavorazione (Anteprima e Visualizzazione).

  • APE.9 - Edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria:
    Nel caso in cui l'edificio da certificare sia sprovvisto di impianto termico, si procede secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del DM 26/06/2009 e s.m.i. "Linee guida nazionali per la certificazione energetica". Nella procedura per la trasmissione dell'attestato di certificazione dovrà essere caricato, in sostituzione della scheda identificativa dell'impianto, la scansione di una dichiarazione firmata e timbrata dal soggetto certificatore utilizzando e compilando, obbligatoriamente, il Modulo che si può scaricare dalla pagina presente sul sito.

  • APE.10 - Manca il libretto di impianto e non posso compilare l'attestato: il libretto di impianto non si trova o non esiste in quanto mai compilato, oppure si tratta di un nuovo edificio. Cosa trasmetto al suo posto ?
    L'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 192/05 e s.m.i. prevede che una copia del libretto di impianto debba essere allegato all'attestato di prestazione energetica.
    Il soggetto certificatore, fermo restando quanto stabilito dal suddetto comma, dovrà trasmettere, obbligatoriamente, il libretto di impianto compilato anche nella parte dell’eventuale rapporto di controllo di efficienza energetica in caso di presenza di rete di alimentazione attiva.
    Si ricorda che la compilazione del libretto di impianto/centrale spetta:
    • all'installatore nel caso di nuovo impianto, impianto ristrutturato o sostituzione del generatore di calore;
    • al responsabile dell'impianto per gli impianti esistenti (tranne per i quadri dove è diversamente indicato);
    • al certificatore (non obbligatorio).

    Il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., infatti, recita:
    "La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46," (D.M. 37/08) " comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. ..."
    Ad ogni impianto deve corrispondere un responsabile che è definito dal D.M. 22/11/2012 e s.m.i. :
    "responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;"
    Si aggiunge, per completezza, che :
    • l'art. 7 c. 1 del D.lgs 192/05 prevede: 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
    • la manutenzione va eseguita secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
    • l'art. 15 comma. 5 del D.lgs 192/05 recita "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."

    Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che non esistono elementi ostativi alla compilazione del libretto di impianto. Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esistere solo nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile). Solo in questo caso il soggetto certificatore può trasmettere una dichiarazione in tal senso scaricabile dal sito.

  • APE.11 - Il sottosistema di generazione non è un generatore a fiamma (per esempio: pompa di calore, gruppo frigorifero, teleriscaldamento, cogenerazione): quale modello di libretto di impianto bisogna usare?
    Il nuovo modello del libretto di impianto (D.M. 10/02/2014) comprende anche le macchine frigorifere, il teleriscaldamento e la cogenerazione. Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esserci nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile) oppure nel caso di generatore alimentato a biomassa.

  • APE.12 - Come si reperiscono i modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica?
    Il nuovo modello di libretto di impianto e i nuovi modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10/02/2014 (G.U 7 marzo 2014 n. 55) e sono entrati definitivamente in vigore il 15 ottobre 2014. Il nuovo libretto di impianto va compilato tramite il catasto informatico CURMIT dall’installatore in caso di nuovo impianto o nuovo generatore e dal manutentore per gli impianti esistenti.

  • APE.13 - Il libretto dell'impianto è obbligatorio?
    Ai sensi del Decreto del MISE 10 febbraio 2014, "il libretto dell'impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione" [ allegato 1 al DM nella sezione "istruzioni per la compilazione del libretto"].

  • APE.14 - Il rapporto di efficienza energetica e i controlli obbligatori si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica?
    Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del DPR 74/2013 e dell'articolo 2 del dm 10 febbraio 2014, il rapporto di efficienza energetica (secondo i nuovi modelli del 2014) e, dunque, i controlli obbligatori si applicano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

  • APE.15 - Posso annullare un'APE?
    Si, un APE trasmesso e non ancora inviato e presente in quelli IN LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici.

    Un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI dal certificatore, potrà essere SOSTITUITO. Risulteranno quindi nel sistema sia l'APE sostituito che l'APE successivamente inviato.

    Un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO' ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è necessario richiedere l'annullamento alla Regione Marche attraverso il seguente link di Procedimarche:

    ANNULLAMENTO APE DATI CATASTALI ERRATI

    e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.


    La registrazione per i certificatori, in generale, prevede tre fasi:
    a) Inserimento dei propri dati anagrafici e professionali;
    b) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità;
    c) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema debitamente datato e firmato.
    a) Il certificatore deve compilare il modulo di pre-registrazione e attendere la UserID e Password data dal sistema APE – R Marche e dare conferma alla mail inviata cliccando sul link in essa contenuto. A seguire l’utente deve completare l’inserimento dei propri dati anagrafici, quelli professionali;
    b) caricare un documento d’identità valido;
    c) caricare la dichiarazione di utilizzo del sistema con data e firma.
  • REG.1 - Non riesco ad inserire i dati: La pagina sembra bloccata ed i tasti non provocano nessun effetto.
    Controllare Javascript e Pop-up: assicurarsi che sul browser in uso sia attivato l'uso del linguaggio Javascript e che non siano bloccate le finestre di pop-up.

  • REG.2 - Tipo di file non supportato. Il file da caricare deve essere di tipo PDF: Il sistema non fa l'upload dei file (documento di identità, modulo di registrazione...).
    Occorre cambiare browser:
    alcuni browser non forniscono informazioni sul tipo del file che si sta caricando. Provare con Internet Explorer o con Google Chrome.

  • REG.3 - Non riesco a caricare i miei documenti: l'upload è lento oppure si interrompe improvvisamente.
    Disattivare il firewall di windows ed eventuali antivirus in uso nel pc:
    verificare che la dimensione dei file da caricare sia minore di 2MB, utilizzare il browser Google Chrome per l'upload, provare ad effettuare il caricamento durante le ore serali o nelle prime ore del mattino. Tenere conto che la velocità di upload di una normale ADSL è molto minore di quella di download.

  • REG.4 - Non riesco ad accedere alla pagina per la verifica dello stato della richiesta di registrazione: Il codice fiscale o l'indirizzo e-mail sono errati. Controllare i dati inseriti: E' possibile che in fase di registrazione sia stato inserito un codice fiscale errato o incompleto. Inviare una mail contenente il proprio codice fiscale corretto, e con oggetto "Richiesta di correzione dati" ad uno degli indirizzi indicati alla pagina dei contatti.

  • REG.5 - Non ricevo la mail di attivazione: Nonostante siano trascorse diverse ore dalla registrazione non ho ancora ricevuto la mail di attivazione.
    Controllare le impostazioni della mail PEC:
    Occorre configurare la casella PEC in modo da potere ricevere messaggi di posta elettronica NON certificata. Oppure contattarci per cambiare mail di registrazione.

  • REG.6 - Il link di attivazione non funziona: Il codice fiscale o l'indirizzo e-mail sono errati.
    Ho ricevuto la mail di attivazione, ma cliccando sul link in essa contenuto.
    Controllare il link contenuto nella mail:
    Il link contenuto nella mail e copiarlo direttamente nell’URL del Browser utilizzato.

Solo l'utente in possesso della password di accesso, puo' accedere alla propria pagina personale.
La password di accesso viene inviata all'utente al termine della fase preliminare della procedura di registrazione e contestualmente l’utente deve cliccare sul Link ricevuto per rendere abilitato il suo profilo.
Si raccomanda, una volta entrati nel sistema, di completare la compilazione delle tre schede del profilo utente (anagrafica, professionale e documenti di identità e dichiarazione).

  • PAP.1 - Utente non registrato: Non riesco ad accedere alla pagina personale.
    Verificare che l'indirizzo di posta elettronica inserito sia corretto:
    Eventualmente richiedere assistenza. Vai alla pagina contatti.

  • PAP.2 - Password errata: Non riesco ad accedere alla pagina personale.
    Controllare che non sia premuto il tasto "Caps lock" per le lettere maiuscole durante l'inserimento. Eventualmente cambiare la password inserendo l'indirizzo di posta elettronica usato durante la registrazione.

  • PAP.3 - Utente non attivo: Non riesco ad accedere alla pagina personale.
    Attendere la mail di comunicazione di eventuale sospensione del profilo

  • PAG.1 - Il pagamento per la trasmissione dell’APE
    All’avvio di entrambe le procedure di trasmissione degli APE, da parte del certificatore al Sistema APE Marche, la procedura chiede di inserire il codice del pagamento e di caricare sul sistema la relativa ricevuta. Qualora il pagamento non fosse stato effettuato il sistema indica i link alle quattro province (L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo) di cui chiede anche la conferma. Il certificatore una volta effettuato il pagamento alla provincia corrispondente all’APE in questione ritorna al sistema APE Marche e continua secondo le indicazioni che seguono.

  • PAG.2 - Modalità di pagamento dell’APE
    Prima di perfezionare il caricamento dell’attestato nel Sistema bisogna aver effettuato il pagamento della cifra dovuta per le spese amministrative. Nel Sistema APE-Marche all’inizio della procedura di upload dei documenti (Attestato di prestazione energetica, libretto della caldaia, etc.) è presente una pagina dove viene richiesto di indicare gli estremi del pagamento (N. del Bollettino Postale o CRO - figura 10). Dopo aver fornito questa informazione si può procedere con le successive fasi.